Art. 666 · Contestazione sull'ammontare dei canoni.
CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo II

Art. 666

835 / 1056

Contestazione sull'ammontare dei canoni.

In vigore dal 21 apr 1942
Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni. Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell', pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-666