CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo II
Art. 666
835 / 1056Contestazione sull'ammontare dei canoni.
In vigore dal 21 apr 1942
Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.
Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell', pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-666