CODICE DI PROCEDURA CIVILELibro QUARTOTitolo ICapo I

Art. 647

Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente.

In vigore dal 4 lug 1998
Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto. Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta nè proseguita, salvo il disposto dell', e la cauzione eventualmente prestata è liberata.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n . 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-647

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