CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 649
Sospensione dell'esecuzione provvisoria.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-649