CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 649
818 / 1056Sospensione dell'esecuzione provvisoria.
In vigore dal 21 apr 1942
Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-649