ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793
CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo IArt. 651 AbrogatoDeposito, per il caso di soccombenza.In vigore dal 17 nov 1977Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoARTICOLO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1977, N. 793Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-651