CODICE DI PROCEDURA CIVILE›Libro QUARTO›Titolo I›Capo I
Art. 653
Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione.
In vigore dal 10 gen 1987
Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.
Se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 31 dicembre 1986, n. 303 (in G.U. 1a ss. 9 gennaio 1987, n. 2) ha dichiarato ai sensi dell'art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale dell'art. 653, comma 3, c.p.c. come sostituito dall'art. 3 della L. 10 maggio 1976, n. 358.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443#art-653