Parte IIITitolo I

Art. 140 bis

Forme alternative di tutela

In vigore dal 19 set 2018
1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria. 2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria. 3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall', comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-140-bis

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