Parte II›Titolo X›Capo I
Art. 132 quater
Informazioni sui rischi
In vigore dal 19 set 2018
1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, mediante linguaggio chiaro, idoneo e adeguato rispetto alla categoria e alla fascia di età dell'interessato a cui siano fornite le suddette informazioni, con particolare attenzione in caso di minori di età, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare a norma dell', commi 2, 3 e 5, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili.
Analoghe informazioni sono rese al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-132-quater