Parte II›Titolo V›Capo IV
Art. 89 bis
Prescrizioni di medicinali
In vigore dal 19 set 2018
(Prescrizioni di medicinali).
1. Per le prescrizioni di medicinali, laddove non è necessario inserire il nominativo dell'interessato, si adottano cautele particolari in relazione a quanto disposto dal Garante nelle misure di garanzia di cui all', anche ai fini del controllo della correttezza della prescrizione ovvero per finalità amministrative o per fini di ricerca scientifica nel settore della sanità pubblica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-89-bis