Parte ITitolo I

Art. 2 quaterdecies

Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

In vigore dal 19 set 2018
1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-2-quaterdecies

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