Parte I›Titolo I
Art. 2 novies
Trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale
In vigore dal 19 set 2018
1. Le disposizioni degli del presente decreto legislativo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti delle categorie di dati personali di cui agli , paragrafo 1, e 10 del Regolamento, disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Corte costituzionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-2-novies