Parte III›Titolo I
Art. 140 bis
166 / 221Forme alternative di tutela
In vigore dal 19 set 2018
1. Qualora ritenga che i diritti di cui gode sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali siano stati violati, l'interessato può proporre reclamo al Garante o ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria.
2. Il reclamo al Garante non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti, è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione del reclamo al Garante rende improponibile un'ulteriore domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto, salvo quanto previsto dall', comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196#art-140-bis