Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo III
Art. 568
Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
In vigore dal 7 feb 2014
( Occultamento di stato di un figlio )
Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-568