Art. 568 · Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto
Codice PenaleLibro SECONDOTitolo UNDECIMOCapo III

Art. 568

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Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto

In vigore dal 7 feb 2014
( Occultamento di stato di un figlio ) Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio nato nel matrimonio o riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in un altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-568