Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo IV
Art. 571
Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli , ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-571