Codice PenaleLibro SECONDOTitolo UNDECIMOCapo III

Art. 567

Alterazione di stato

In vigore dal 17 nov 2016
Chiunque, mediante la sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 21 settembre - 10 novembre 2016, n. 236 (in G.U. 1ª s.s. 16/11/2016 n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, secondo comma, "nella parte in cui prevede la pena edittale della reclusione da un minimo di cinque a un massimo di quindici anni, anziche' la pena edittale della reclusione da un minimo di tre a un massimo di dieci anni."

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-567

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