Codice PenaleLibro SECONDOTitolo UNDECIMOCapo II

Art. 564

Incesto

In vigore dal 7 feb 2014
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa. Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto, la pena è aumentata per la persona maggiorenne. La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-564

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