Codice PenaleLibro SECONDOTitolo UNDECIMOCapo I

Art. 560

Concubinato

In vigore dal 11 dic 1969
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni. La concubina è punita con la stessa pena. Il delitto è punibile a querela della moglie.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-560

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