Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo I
Art. 560
Concubinato
In vigore dal 11 dic 1969
Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.
La concubina è punita con la stessa pena.
Il delitto è punibile a querela della moglie.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 560, comma primo del Codice penale e, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'articolo 560, commi secondo e terzo del Codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-560