Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo I
Art. 558
Induzione al matrimonio mediante inganno
In vigore dal 1 lug 1931
Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato, con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da lire duemila a diecimila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-558