Codice PenaleLibro SECONDOTitolo UNDECIMOCapo I

Art. 563

Estinzione del reato

In vigore dal 11 dic 1969
Nei casi preveduti dagli la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato. Estinguono altresì il reato: 1° la morte del coniuge offeso; 2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato. L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 563 del Codice penale.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-563

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