Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo I
Art. 563
707 / 987Estinzione del reato
In vigore dal 11 dic 1969
Nei casi preveduti dagli la remissione della querela, anche se intervenuta dopo la condanna, estingue il reato.
Estinguono altresì il reato:
1° la morte del coniuge offeso;
2° l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.
L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale, con sentenza 27 novembre - 3 dicembre 1969, n. 147 (in G.U. 1ª s.s. 10/12/1969, n. 311), ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la illegittimita' costituzionale dell'art. 563 del Codice penale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-563