Codice Penale›Libro SECONDO›Titolo UNDECIMO›Capo I
Art. 557
Prescrizione del reato
In vigore dal 1 lug 1931
Il termine della prescrizione per il delitto preveduto dall'articolo precedente decorre dal giorno in cui è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-557