Codice PenaleLibro SECONDOTitolo UNDECIMOCapo III

Art. 569

Pena accessoria

In vigore dal 7 feb 2014
La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della responsabilità genitoriale o della tutela legale.

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 23 febbraio 2012, n. 31 (in G.U. 1ª s.s. 29/02/2012, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di alterazione di stato, previsto dall'articolo 567, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.
  • La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 23 gennaio 2013, n. 7 (in G.U. 1ª s.s. 30/01/2013, n. 5) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, nella parte in cui stabilisce che, in caso di condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di soppressione di stato, previsto dall'articolo 566, secondo comma, del codice penale, consegua di diritto la perdita della potesta' genitoriale, cosi' precludendo al giudice ogni possibilita' di valutazione dell'interesse del minore nel caso concreto.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-569

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