Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 44

Condizione obiettiva di punibilità

In vigore dal 1 lug 1931
Quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non è da lui voluto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-44

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo