Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 40

Rapporto di causalità

In vigore dal 1 lug 1931
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-40

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