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Art. 39
Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni
In vigore dal 1 lug 1931
I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-39