Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 42

Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva

In vigore dal 1 lug 1931
Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-42

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