Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 45

Caso fortuito o forza maggiore

In vigore dal 1 lug 1931
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-45

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