Codice PenaleLibro PRIMOTitolo TERZOCapo I

Art. 46

Costringimento fisico

In vigore dal 1 lug 1931
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-46

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