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Art. 48
Errore determinato dall'altrui inganno
In vigore dal 1 lug 1931
Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde chi l'ha determinata a commetterlo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-48