Codice Penale›Libro PRIMO›Titolo TERZO›Capo I
Art. 46
53 / 987Costringimento fisico
In vigore dal 1 lug 1931
Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.
In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-46