Codice PenaleLibro PRIMOTitolo SECONDOCapo III

Art. 37

Pene accessorie temporanee: durata

In vigore dal 1 lug 1931
Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398#art-cp-37

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