Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro SECONDO›Titolo PRIMO
Art. 1260
Divieto di cumulo delle pene disciplinari.
In vigore dal 21 apr 1942
Le pene disciplinari non possono essere applicate cumulativamente.
In caso di concorso si applica solo la più grave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1260