Codice della navigazioneParte TERZALibro SECONDOTitolo SECONDO

Art. 1263

Contestazione degli addebiti.

In vigore dal 21 apr 1942
I provvedimenti d'inibizione dall'esercizio della professione e di cancellazione dalle matricole, dagli albi o dai registri devono essere preceduti, a pena di nullità, dalla contestazione degli addebiti. Il provvedimento di cancellazione dalle matricole della gente del mare o del personale navigante della navigazione interna deve essere preceduto, a pena di nullità, dal parere delle associazioni sindacali interessate.
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