Codice della navigazioneParte QUARTALibro SECONDOTitolo SECONDOCapo I

Art. 1268

Delega provvisoria ai comuni.

In vigore dal 21 apr 1942
Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.
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