Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 1268
Delega provvisoria ai comuni.
In vigore dal 21 apr 1942
Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1268