Codice della navigazione›Parte QUARTA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO›Capo I
Art. 1268
1293 / 1356Delega provvisoria ai comuni.
In vigore dal 21 apr 1942
Nelle località non collegate per via navigabile con località ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.
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