Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro SECONDO›Titolo SECONDO
Art. 1264
Provvedimenti disciplinari per il personale addetto ai servizi pubblici della navigazione interna.
In vigore dal 21 apr 1942
Le disposizioni per l'applicazione delle pene disciplinari al personale della navigazione interna addetto ai servizi pubblici di linea o di rimorchio sono stabilite con leggi e regolamenti speciali.
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