Codice della navigazioneParte TERZALibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 1259

Potere disciplinare in caso di perdita della nave.

In vigore dal 29 mag 2006
Nel caso di perdita della nave coloro che ne componevano l'equipaggio restano soggetti alle norme disciplinari fino a quando sono alle dipendenze del comandante, per le operazioni di ricupero.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1259

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