Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro SECONDO›Titolo PRIMO
Art. 1262
Sospensione in pendenza di processo penale. Procedimento disciplinare in caso di proscioglimento.
In vigore dal 29 mag 2006
Nel caso di apertura dell'istruzione formale o sommaria per un delitto a carico di persona appartenente al personale marittimo o della navigazione interna ovvero alla personale aeronautico, l'imputato può essere, con provvedimento preso rispettivamente dal ministro per le comunicazioni o dal direttorio dell'ENAC, sospeso dall'esercizio della professione fino all'esito del processo penale, salva l'applicazione provvisoria delle pene accessorie.
Il proscioglimento dell'imputato, salvo il caso che non sia pronunciato perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, non impedisce l'inizio o la prosecuzione del procedimento disciplinare.
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