Codice della navigazioneParte TERZALibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 1257

Pene disciplinari per i passeggeri.

In vigore dal 21 apr 1942
Le pene disciplinari per i passeggeri sono: 1) l'ammonimento semplice; 2) l'ammonimento pubblico; 3) l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni; 4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni; 5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale. Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.
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