Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro SECONDO›Titolo PRIMO
Art. 1257
1282 / 1356Pene disciplinari per i passeggeri.
In vigore dal 21 apr 1942
Le pene disciplinari per i passeggeri sono:
1) l'ammonimento semplice;
2) l'ammonimento pubblico;
3) l'esclusione dalla tavola comune da uno a cinque giorni;
4) la proibizione, per i passeggeri delle navi, di stare in coperta oltre due ore al giorno per un periodo non superiore a cinque giorni;
5) lo sbarco per i passeggeri della navigazione interna al prossimo porto di approdo in territorio nazionale.
Tali pene sono applicate dal comandante della nave o dell'aeromobile.
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