Codice della navigazioneParte TERZALibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 1252

Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna.

In vigore dal 21 apr 1942
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono: 1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni; 2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni; 3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire; 4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni; 5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare. Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5. Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonché dalle autorità consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell', nn. 5 e 6. La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.
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