Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo QUARTO
Art. 1247
Conversione delle pene pecuniarie.
In vigore dal 16 lug 1970
Alla conversione delle pene pecuniarie inflitte dal comandante di porto provvede, a norma dell' del codice di procedura penale, il pretore della circoscrizione, nella quale ha sede l'ufficio portuale che ha emesso la condanna.
Note all'articolo
- La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."
Le tue annotazioni
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