Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo QUARTO

Art. 1244

Computo speciale di termini.

In vigore dal 29 mag 2006
Nei procedimenti per reati previsti dal presente codice a carico di persone che si trovano in navigazione marittima o aerea, non si computa, agli effetti della decorrenza dei termini perentori, il tempo che va dal giorno dell'imbarco a quello del primo approdo della nave o dell'aeromobile in un porto o in un aeroporto del Regno ovvero di località estera ove si trovi un'autorità consolare.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1244

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