Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro PRIMO›Titolo QUARTO
Art. 1248
Notificazioni ai passeggeri ed alle persone dell'equipaggio.
In vigore dal 21 apr 1942
Ai fini delle notificazioni, per i passeggeri e per le persone dell'equipaggio la nave è considerata come casa di abitazione dal momento dell'imbarco a quello dello sbarco.
Le notificazioni all'imputato, ai testimoni e alle persone offese dal reato che siano componenti dell'equipaggio o passeggeri sono fatte, quando la consegna personale non è possibile, mediante consegna della copia al comandante.
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