Codice della navigazioneParte TERZALibro SECONDOTitolo PRIMO

Art. 1251

Infrazioni disciplinari.

In vigore dal 29 mag 2006
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell', per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice: 1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo; 2) l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività dei porti; 3) la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni; 4) l'assenza da bordo senza autorizzazione; 5) l'abbandono della nave o dell'aeromobile; 6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aeroporti, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorità consolari e altre autorità dello Stato all'estero; 7) i disordini a bordo; 8) ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina; 9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1251

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