Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro SECONDO›Titolo PRIMO
Art. 1251
1276 / 1356Infrazioni disciplinari.
In vigore dal 29 mag 2006
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell', per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla personale aeronautico, quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:
1) il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
2) l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività dei porti;
3) la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
4) l'assenza da bordo senza autorizzazione;
5) l'abbandono della nave o dell'aeromobile;
6) la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli aeroporti, ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorità consolari e altre autorità dello Stato all'estero;
7) i disordini a bordo;
8) ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina;
9) la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignità della bandiera nazionale.
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