Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro SECONDO›Titolo PRIMO
Art. 1255
Pene disciplinari per le persone che esercitano un'attività professionale nell'interno dei porti.
In vigore dal 21 apr 1942
Alle persone che esercitano un'attività prevista nell' può essere inibito dal comandante del porto, per infrazioni disciplinari, l'esercizio dell'attività nell'interno dei porti o nel litorale marittimo ovvero nell'ambito delle zone portuali della navigazione interna fino a un anno.
Nei casi più gravi, il comandante del porto, se si tratta di persone iscritte nei registri previsti nel secondo comma del detto articolo, può ordinare la cancellazione dai medesimi.
Ai datori di lavoro nei porti ed alle imprese portuali può essere inflitta una pena disciplinare pecuniaria da lire cinquanta a diecimila dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale.
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