Codice della navigazione›Parte TERZA›Libro SECONDO›Titolo PRIMO
Art. 1252
1277 / 1356Pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna.
In vigore dal 21 apr 1942
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio marittimo sono:
1) la consegna a bordo da uno a cinque giorni;
2) l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni;
3) la ritenuta del salario da uno a trenta giorni o di una quota di utili da venti a trecento lire;
4) la inibizione dall'esercizio della professione marittima per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a due anni;
5) la cancellazione dalle matricole o dai registri della gente di mare.
Le pene disciplinari per i componenti dell'equipaggio della navigazione interna sono quelle indicate nei numeri 3, 4 e 5.
Le pene indicate nei nn. 1 e 2 sono applicate dal comandante della nave o dal comandante del porto, nonché dalle autorità consolari e dai comandanti delle navi da guerra, nei casi previsti nell', nn. 5 e 6.
La pena indicata nel n. 3 è applicata dal comandante del porto. Le pene indicate nei nn. 4 e 5 sono applicate dal ministro per le comunicazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1252