Codice della navigazioneParte TERZALibro PRIMOTitolo TERZOCapo V

Art. 1197

Rifiuto di cooperare al ricupero.

In vigore dal 29 mag 2006
Il componente dell'equipaggio, che in caso di naufragio della nave o del galleggiante..., essendone richiesto dal comandante o dall'autorità competente, rifiuta di prestare la propria opera per il ricupero dei relitti, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'ammenda fino a lire duemila.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327#art-cdn-1197

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